Risarcimenti per i crimini nazisti: il contenzioso tra Germania e Italia alla Corte dell’Aja e gli ultimi sviluppi legislativi
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Quando
dalle 10:30 alle 12:30
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Lo scorso 29 aprile la Germania ha instaurato un procedimento nei confronti dell’Italia dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, lamentando il mancato rispetto delle immunità degli Stati dalla giurisdizione da parte dei tribunali italiani che hanno accolto un significativo numero di richieste di risarcimento contro la Germania basate su violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco tra il 1943 e il 1945.
Si tratta della seconda procedura attivata dalla Germania nei confronti dell’Italia dinanzi alla Corte internazionale di giustizia sul tema delle immunità.
Il primo procedimento, instaurato nel 2008, si era concluso con la sentenza del 3 febbraio 2012, nella quale la Corte aveva accertato una violazione da parte dell’Italia dei suoi obblighi internazionali in materia di immunità dalla giurisdizione. Secondo il diritto internazionale consuetudinario, difatti, uno Stato non può essere privato delle immunità dalla giurisdizione per il solo fatto di essere accusato di aver commesso gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale dei conflitti armati.
Nella sentenza n. 238 del 2014, la Corte Costituzionale italiana, pur riconoscendo che nella prospettiva del diritto internazionale grava sull’Italia l’obbligo di dare attuazione alla sentenza resa dalla Corte internazionale di giustizia, l’aveva subordinato al principio, supremo secondo l’ordinamento italiano, di tutela giurisdizionale dei diritti umani per le vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi dai nazisti, di fatto attivando i c.d. "controlimiti" all'ingresso delle norme internazionali lesive del diritto alla tutela giurisdizionale.
Nella seconda procedura, la Germania chiede inter alia alla Corte internazionale di giustizia di accertare che l’Italia ha violato, e continua a violare, i suoi obblighi internazionali in materia di immunità dello Stato tedesco dalla giurisdizione. A partire dal 2012, difatti, sono stati instaurati non meno di 25 nuovi procedimenti, e sono stati resi non meno di 15 provvedimenti, dinanzi ai giudici nazionali nei confronti della Germania.
Il nuovo procedimento instaurato dalla Germania nei confronti dell’Italia sarà al centro di un instant webinar in lingua inglese, intitolato “Jurisdictional Immunities – Again”, in programma per l’11 maggio 2022 a partire dalle 10.30. Il webinar è organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, dal Centro Macrocrimes – Centro studi giuridici europei sulla grande criminalità e dall’Istituto di Studi Internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Interverranno Giorgia Berrino (Università di Modena e Reggio Emilia), Serena Forlati (Università di Ferrara), Pietro Franzina (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Karin Oellers-Frahm (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg), Riccardo Pavoni (Università di Siena), e Pierfrancesco Rossi (LUISS Guido Carli, Roma).
Il webinar sarà anche l’occasione per discutere delle implicazioni del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, con cui l’Italia sembra aver risposto almeno parzialmente alle pretese fatte valere dalla Germania. L’articolo 46 del decreto-legge n. 36 del 2000 istituisce difatti il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
La disposizione si propone, da un lato, di tutelare la Germania rispetto all’instaurazione di giudizi, di natura sia contenziosa che esecutiva, o dalla loro prosecuzione, connessi ai crimini nazisti perpetrati in territorio italiano durante il Terzo Reich, di fatto rispettando le immunità dalla giurisdizione di cui la Germania beneficia alla luce del diritto internazionale consuetudinario, come chiarito dalla sentenza delle Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012.
Dall’altro lato, il legislatore assicura alle vittime il ristoro del pregiudizio subito, attraverso l’attuazione di una procedura dedicata che consenta loro di accedere alle risorse del Fondo, così soddisfacendo il requisito di tutela giurisdizionale e di riparazione del pregiudizio subito dalle vittime di gravi violazioni dei diritti umani.
L’adozione del decreto-legge ha fatto sì che la Germania ritirasse la richiesta di misure provvisorie formulate nel ricorso. Sono state quindi cancellate dalla Corte internazionale di giustizia le due udienze, inizialmente fissate per il 9 e 10 maggio 2022 per la discussione sulle misure.
Per ulteriori informazioni sul webinar www.macrocrimes.it